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1.1 Per iniziativa di AEM S.p.A. ("Fondatore Costituente"), è costituita una fondazione di diritto privato denominata "Fondazione AEM" di seguito la "Fondazione".
2.1 La Fondazione ha sede in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4.
3.1 La Fondazione non ha fini di lucro ed opera nell'ambito territoriale della
Regione Lombardia.
3.2 La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale e,
più in particolare, si propone di perseguire nell'ambito territoriale della Regione Lombardia:
3.3 Ai suddetti scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:
Nelle suddette attività, la Fondazione avrà cura di promuovere e favorire, in quanto
possibile, la collaborazione con gli enti locali e con altre istituzioni della Lombardia.
3.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può, tra l'altro:
3.5 La Fondazione potrà quindi effettuare tutte le operazioni di carattere
strumentale per il perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura
economico-finanziaria, purchè le medesime non assumano carattere di prevalenza, stante la natura
non lucrativa dell'ente.
4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
4.2 Costituiscono mezzi per lo svolgimento delle attività della Fondazione:
4.3 La Fondazione non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla legge
5.1 Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità alle leggi vigenti, la Fondazione potrà agire con spirito di collaborazione e di solidarietà con organismi e istituzioni nazionali e internazionali.
5.2 Per l'esplicazione delle attività la Fondazione potrà stipulare convenzioni con istituti, enti, organismi pubblici e privati, sia nazionali che esteri.
Sono membri della Fondazione:
7.1 Sono Partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici Territoriali, le Camere di
Commercio, gli altri Enti Pubblici, le Università, le Accademie della Regione Lombardia nonché
altri enti o società pubbliche e private che condividano lo scopo della Fondazione, che vengano
cooptati con il consenso del Fondatore Costituente e contribuiscano al Fondo di Dotazione con un
importo iniziale non inferiore a Euro 100.000,00.
7.2 Ciascun Socio Partecipante Istituzionale dovrà versare un contributo annuo non
inferiore ad Euro 50.000,00.
8.1 I Partecipanti Istituzionali possono recedere dalla Fondazione con un
preavviso di almeno 6 mesi, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.
8.2 Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei Partecipanti
Istituzionali per grave motivo, fra cui, a titolo meramente esemplificativo, l'inadempimento degli
obblighi derivanti dal presente Statuto, incluso l'obbligo di effettuare contribuzioni e
conferimenti, la morosità, un comportamento giudicato incompatibile con la permanenza nella
Fondazione.
8.3 I Partecipanti non possono ripetere i contributi versati alla Fondazione né
rivendicare diritti sul suo patrimonio.
Sono organi della Fondazione:
10.1 Il Collegio dei Partecipanti è composto dal Fondatore Costituente e dai
Partecipanti Istituzionali.
10.2 Il Collegio dei Partecipanti, oltre alle attribuzioni previste da altri
articoli del presente Statuto:
11.1 Il Collegio dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno. E'
presieduto dal legale rappresentate pro-tempore del Fondatore Costituente che provvede altresì alla
sua convocazione, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la
ricezione, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello della riunione.
11.2 L'adunanza del Collegio è valida, in prima convocazione, se è intervenuta
almeno la maggioranza dei Partecipanti. In seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia
il numero dei Partecipanti. L'adunanza in seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore
dopo quella in prima convocazione.
11.3 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti all'adunanza. Ciascun
Partecipante ha diritto ad un voto.
11.4 Ciascun membro del Collegio, in caso d'impossibilità a partecipare, può
conferire delega scritta ad un altro Partecipante. Ciascun Partecipante può ricevere non più di due
deleghe.
11.5 Gli Enti, dotati o meno di personalità giuridica, possono partecipare alle
adunanze a mezzo dei loro legali rappresentanti o di persone da questi designate per iscritto.
11.6 Delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio dei Partecipanti si
terranno verbali stesi su apposito libro delle adunanze.
11.7 Sin tanto che non aderiranno alla Fondazione uno o più Partecipanti
Istituzionali, le attribuzioni del Collegio dei Partecipanti spetteranno al Fondatore Costituente,
che le svolgerà quale organo monocratico.
12.1 L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri compreso tra 3 e 7.
12.2 Il Presidente ed i membri del primo Consiglio sono nominati all'atto della
costituzione della Fondazione. Successivamente la maggioranza assoluta dei consiglieri, incluso il
Presidente della Fondazione, sono nominati dal Fondatore Costituente, la minoranza dal Collegio dei
Partecipanti.
12.3 I consiglieri durano in carica tre esercizi salvo dimissioni e sono
rinnovabili.
12.4 In caso di dimissioni, morte o interdizione di uno o più consiglieri che non
rappresentino la maggioranza del Consiglio, si procederà alla sostituzione mediante cooptazione da
parte del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri così nominati rimarranno in carica sino alla
decadenza del Consiglio in carica.
12.5 Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei
consiglieri decadrà l'intero Consiglio.
12.6 Qualora il Fondatore Costituente o il Collegio dei Partecipanti non
provvedano a nominare i consiglieri entro 45 giorni dalla scadenza del mandato, il Consiglio sarà
in tutto o in parte nominato dal Consiglio uscente.
13.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che indirizza e gestisce
l'attività della Fondazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad
eccezione solo di quelli che ai sensi di legge o del presente Statuto sono espressamente riservati
ad altri organi.
13.2 Ha in particolare i seguenti poteri non delegabili
13.3 Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente,
sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione
assunta e depositata nelle forme di legge.
13.4 Il Consiglio può altresì nominare procuratori per singoli atti o categorie di
atti.
14.1 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di
impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.
14.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio, di
propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri, con avviso spedito con qualsiasi
strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, da inviarsi almeno tre giorni prima di
quello della riunione.
14.3 In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità, con
almeno 24 ore di preavviso.
14.4 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno e l'ora della convocazione e
contenere l'ordine del giorno.
14.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno.
14.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza,
anche mediante tele e/o videoconferenza, della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera
con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
14.7 Le delibere concernenti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della
Fondazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri.
14.8 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante sottoscrizione e invio
con strumenti informatici della verbalizzazione per approvazione.
14.9 Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
Generale.
15.1 II Presidente della Fondazione, sarà nominato dal Fondatore Costituente e ha
la legale rappresentanza della Fondazione; adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti
necessari, informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
15.2 Spetta al Presidente richiedere il riconoscimento giuridico regionale della
Fondazione.
15.3 Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza
ad altro membro del Consiglio di Amministrazione o ad eventuali procuratori speciali per
determinati atti o categorie di atti.
16.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche fra persone che non sono membri
del Consiglio, il Segretario Generale.
16.2 Il Segretario Generale cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha
nominato.
16.3 In ogni caso, il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione delle quali redige i verbali.
16.4 Può essere incaricato di rendere operative le decisioni del Consiglio e gli
possono essere attribuiti poteri di ordinaria amministrazione della Fondazione.
17.1 l Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due
supplenti. Il presidente, un altro revisore effettivo ed un revisore supplente sono nominati dal
Fondatore Costituente, un revisore effettivo ed uno supplente sono nominati dal Collegio dei
Partecipanti ai sensi del precedente articolo 10. Analogamente a quanto disposto dall'articolo 11.7
sin tanto che non aderiranno alla Fondazione uno o più Partecipanti Istituzionali, le attribuzioni
del Collegio dei Partecipanti, relative alla nomina dei revisori, spetteranno al Fondatore
Costituente, che le svolgerà quale organo monocratico.
17.2 I revisori devono essere scelti fra persone iscritte all'albo dei revisori
contabili tenuto presso il Ministero di Giustizia.
17.3 Il Collegio dei Revisori dura in carica per tre esercizi ed i suoi componenti
possono essere confermati.
18.1 Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di vigilanza sull'attività
amministrativa della Fondazione.
In particolare:
- redige la relazione sui bilanci;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli della Fondazione.
18.2 I componenti del Collegio hanno la facoltà di assistere alle adunanze del
Consiglio di Amministrazione possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo.
Le cariche ricoperte negli organi della Fondazione, inclusa quella del Presidente, sono
gratuite.
Al Segretario Generale potrà eventualmente essere riconosciuto un compenso con delibera del
Consiglio di Amministrazione.
Se reputato necessario, potranno essere costituiti uno o più Comitati tecnico-scientifici ovvero
Comitati culturali con il compito di elaborare proposte e formulare pareri sui diversi campi di
attività della Fondazione.
I Comitati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata e le
funzioni.
Al Presidente compete l'avvio della procedura per la nomina e l'insediamento, nonché per
provvedere alle eventuali sostituzioni o integrazioni che si rendessero necessarie.
I componenti dei Comitati si riuniscono su convocazione del proprio presidente o del
Presidente della Fondazione.
L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione entro il mese di dicembre
di ogni anno e il bilancio consuntivo non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario
corrispondente.
Verificandosi le circostanze per cui, ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 c.c., si determini l'estinzione, la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione a ente avente scopi analoghi.
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua
interpretazione, validità ed esecuzione, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento
della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano e saranno deferite, indipendentemente
dal numero delle parti, ad un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri nominati dalla Camera
Arbitrale. Il Collegio avrà sede a Milano e giudicherà secondo diritto. Il procedimento arbitrale
così instaurato avrà natura rituale e, pertanto, la determinazione degli arbitri avrà natura di
sentenza fra le parti.
Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni in materia.
L'Archivio storico fotografico di Aem conserva oltre 180.000 immagini che raccontano la storia dell'azienda